1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 541 del 1992, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura). - 1. Nel quadro dell'attività di informazione scientifica e presentazione dei medicinali per uso umano svolta presso medici o farmacisti, è fatto divieto alle aziende farmaceutiche e agli informatori scientifici di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile, in conformità a quanto stabilito dalle regioni ai sensi dell'articolo 48, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato ai sensi del comma 1.